Art. 4.
(Obblighi di comunicazione).

      1. I circhi e gli spettacoli viaggianti che sono in possesso di uno o più animali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza.
      2. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per sei mesi.

 

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